Art. 7

Selezione delle navi ai fini dell'ispezione

In vigore dal 12 mag 2011
1. L'autorità competente locale provvede affinché, ai fini della programmazione dell'attività ispettiva, le navi siano selezionate in base al profilo di rischio, in conformità all'allegato III, parte I, ed in presenza di fattori di priorità assoluta o imprevisti conformemente all'allegato III, parte II, punti 2A e 2B. 2. L'autorità competente locale: a) seleziona le navi che devono essere sottoposte ad ispezione obbligatoria, qualificate navi a «priorità 1», secondo il regime di selezione di cui all'allegato III, parte II, punto 3A; b) può selezionare le navi che possono essere sottoposte ad ispezione, qualificate navi a «priorità 2», conformemente all'allegato III, parte II, punto 3B.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. — Selezione delle navi ai fini dell'ispezione | Portale Normativo