Art. 4

Poteri ispettivi

In vigore dal 12 mag 2011
1. L'autorità competente centrale, mediante ispettori qualificati, dipendenti funzionalmente dalla stessa, assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva nei porti nazionali, l'analisi dei dati statistici relativi alle ispezioni, nonché la trasmissione costante delle informazioni acquisite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo