Art. 8

Frequenza delle ispezioni

In vigore dal 12 mag 2011
1. L'autorità competente locale provvede a sottoporre le navi che fanno scalo nei porti o negli ancoraggi nazionali ad ispezioni periodiche o ad ispezioni supplementari secondo i seguenti criteri: a) ispezioni periodiche ad intervalli di tempo prestabiliti a seconda del rispettivo profilo di rischio conformemente all'allegato III, parte I. La frequenza delle ispezioni periodiche diminuisce con il diminuire del rischio. Per le navi ad alto rischio tale intervallo non supera i sei mesi; b) ispezioni supplementari, indipendentemente dal periodo intercorso dalla loro ultima ispezione periodica, nei confronti di: 1) navi alle quali si applicano i fattori di priorità assoluta enumerati nell'allegato III, parte II, punto 2A; 2) navi alle quali si applicano i fattori imprevisti enumerati nell'allegato III, parte II, punto 2B, a seguito della valutazione professionale dell'autorità competente locale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. — Frequenza delle ispezioni | Portale Normativo