Art. 13

Comunicazione preventiva di arrivo delle navi

In vigore dal 12 mag 2011
1. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave diretta verso un porto o ancoraggio nazionale, che ai sensi dell' sia assoggettabile ad ispezione estesa, provvede a dare comunicazione all'autorità competente locale dell'arrivo della stessa, possibilmente utilizzando strumenti elettronici, in conformità delle disposizioni di cui all'allegato IV. 2. Le procedure e i formati sviluppati dall'autorità competente locale ai fini dell'allegato IV del presente decreto sono conformi alle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modifiche,in materia di avvisi originati dalle navi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-13

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Art. 13 Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. — Comunicazione preventiva di arrivo delle navi | Portale Normativo