Art. 18

Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima

In vigore dal 11 set 2021
1. Gli ispettori, nell'espletamento delle attività di controllo dello Stato di approdo in materia di sicurezza, come definita dall', lettera a), osservano le procedure e le linee guida specificate nell'allegato VIII per tutte le navi di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che fanno scalo nei porti nazionali.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-18

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Art. 18 Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. — Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima | Portale Normativo