Art. 18
Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima
In vigore dal 11 set 2021
1. Gli ispettori, nell'espletamento delle attività di controllo dello Stato di approdo in materia di sicurezza, come definita dall', lettera a), osservano le procedure e le linee guida specificate nell'allegato VIII per tutte le navi di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che fanno scalo nei porti nazionali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-18