Art. 10
Modalità del rispetto dell'impegno di ispezione
In vigore dal 12 mag 2011
1. L'obbligo di effettuare le ispezioni di cui all', comma 2, lettera a), è rispettato se le ispezioni mancate non superano:
a) il 5 per cento del totale delle navi di priorità I con un profilo di rischio elevato che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali;
b) il 10 per cento del totale delle navi di priorità I diverse da quelle con un profilo di rischio elevato approdate nei porti ed ancoraggi nazionali.
2. Ferme le percentuali di cui al comma 1, l'Autorità competente locale ispeziona, in via prioritaria, le navi che, secondo le informazioni fornite dalla banca dati delle ispezioni, fanno scalo raramente in porti o ancoraggi ubicati all'interno della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-10