Art. 9 · Sistema di ispezione ed impegno ispettivo annuale

Art. 9

9 / 32

Sistema di ispezione ed impegno ispettivo annuale

In vigore dal 12 mag 2011
1. Le ispezioni sono effettuate conformemente al regime di selezione descritto all' e al disposto dell'allegato III. 2. L'autorità competente locale provvede, annualmente, ad ispezionare: a) le navi di priorità I, di cui all', comma 2, lettera a), che fanno scalo nei suoi porti e ancoraggi; b) un numero di navi di priorità I e II, di cui all', comma 2, lettere a) e b), corrispondente almeno alla percentuale annuale di ispezioni assegnata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-9