Capo II

Art. 5

Misure antifalsificazione

In vigore dal 22 gen 2011
1. I soggetti che rilasciano le licenze o i certificati adottano tutte le misure necessarie di cui al punto 2 dell'allegato I ed al punto 3 dell'allegato II, per evitare i rischi di falsificazione ed inoltre attuano procedure idonee ad impedire manipolazioni non autorizzate dei registri di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-5

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Art. 5 Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'. — Misure antifalsificazione | Portale Normativo