Capo I

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 22 gen 2011
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) direttiva: la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità; b) Agenzia: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162; c) autorità competente: organismo di un altro Stato membro cui sono assegnati i compiti di autorità preposta alla sicurezza di cui all' della direttiva 2004/49/CE; d) macchinista: una persona capace e autorizzata a condurre in modo autonomo, responsabile e sicuro i treni, i locomotori, i locomotori di manovra, i treni adibiti a lavori, i veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e i treni per il trasporto di passeggeri e di merci per ferrovia; e) sistema ferroviario nazionale: la rete ferroviaria convenzionale e ad alta velocità costituita dalle linee ferroviarie nazionali, nonché le linee regionali non funzionalmente isolate così come individuate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 28/T in data 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005 e dai veicoli che utilizzano dette infrastrutture; f) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti; g) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consista nella prestazione di servizi di trasporto di merci e passeggeri per ferrovia ovvero di merci o passeggeri e che garantisca obbligatoriamente la trazione; sono comprese in tale definizione anche le imprese che forniscono la sola trazione; h) STI: Specifiche tecniche di interoperabilità cioè le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità della rete ferroviaria transeuropea, come definiti nella direttiva 2008/57/CE; i) ERA: Agenzia ferroviaria europea istituita dal Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; l) certificato: il certificato complementare armonizzato che indica l'infrastruttura sulla quale il titolare è autorizzato a condurre, nonché il veicolo che il titolare è autorizzato a condurre; m) Organismo di formazione: un organismo riconosciuto dall'autorità competente per impartire i corsi di formazione ai sensi dell' della direttiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'. — Definizioni | Portale Normativo