Capo II
Art. 4
Modello comunitario di certificazione
In vigore dal 22 gen 2011
1. Ciascun macchinista deve avere l'idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni e deve possedere la documentazione seguente:
a) una licenza, redatta in conformità all'allegato I, che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista e l'autorità competente che la rilascia e riporta la durata di validità;
b) uno o più certificati, redatti in conformità all'allegato II, che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a circolare ed i veicoli che il titolare è autorizzato a condurre.
2. La licenza è valida su tutto il territorio della Comunità europea.
3. Il certificato è valido soltanto per le infrastrutture e il materiale rotabile in esso indicati.
4. Nei casi eccezionali di seguito elencati il macchinista può non essere in possesso del certificato valido per la specifica parte di infrastruttura da percorrere purchè, durante la condotta, sia affiancato da altro macchinista in possesso di valido certificato per la parte di infrastruttura in questione:
a) quando la perturbazione del servizio ferroviario richiede la deviazione dei treni o la manutenzione dei binari, in base a quanto specificato dal gestore dell'infrastruttura;
b) per servizi eccezionali una tantum in cui vengono utilizzati treni storici;
c) per servizi eccezionali una tantum di trasporto merci, previo assenso del gestore dell'infrastruttura;
d) per la fornitura o dimostrazione di un nuovo treno o locomotore;
e) a scopo di formazione o esame dei macchinisti.
5. La decisione di avvalersi della possibilità di cui al comma 4 spetta all'impresa ferroviaria e non può essere imposta dal gestore dell'infrastruttura o dall'Agenzia. Della predetta decisione deve essere informato il gestore dell'infrastruttura.
6. Con riferimento ai veicoli, il certificato autorizza la condotta in una o più delle seguenti categorie:
a) categoria A: locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra;
b) categoria B: trasporto di persone e di merci ovvero di persone o di merci.
7. Un certificato può contenere le designazioni «A» e «B» ovvero «A» o «B» quali categorie globali che comprendono tutte le attività di ciascuna categoria oppure può limitare il campo di applicazione del certificato ad uno o più dei codici di cui al punto 1.3 dell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-4