Capo II

Art. 7

Riconoscimento dei documenti di certificazione dei macchinisti di paesi non appartenenti alla Comunità europea.

In vigore dal 22 gen 2011
1. Nel quadro degli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e i Paesi non appartenenti alla Comunità europea, possono essere riconosciuti i documenti di certificazione dei macchinisti del Paese non appartenente alla Comunità europea che operino esclusivamente su sezioni transfrontaliere del sistema ferroviario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo