Sez. I

Art. 10

Requisiti di base

In vigore dal 22 gen 2011
1. Il richiedente la licenza deve: a) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo oppure un diploma di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) comprovare la propria idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni per le quali si chiede la licenza tramite apposita certificazione, avente data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della documentazione all'Agenzia, rilasciata dagli uffici periferici della direzione sanità di Rete Ferroviaria Italiana (già Servizio Sanitario Ferrovie dello Stato di cui all', lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n.833, e agli della legge 17 maggio 1985, n. 210) o da struttura medico legale della Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sulla base di esami specialistici effettuati presso strutture pubbliche o convenzionate accreditate con il servizio sanitario nazionale (ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni). Tali esami devono attestare come minimo i requisiti medici indicati nell'allegato III, punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1.Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati gli altri soggetti competenti ad effettuare gli accertamenti sanitari, sulla base di criteri di indipendenza, competenza e imparzialità e gli eventuali ulteriori e più stringenti requisiti medici; c) dimostrare la propria capacità psico-attitudinale all'esercizio della professione tramite una certificazione rilasciata da uno psicologo appartenente ad una delle strutture mediche di cui alla lettera b), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale. L'esame per il rilascio di detta certificazione deve accertare i requisiti indicati nell'allegato III, punto 2.2 tramite adeguati test psicoattitudinali; d) dimostrare le proprie competenze professionali generali tramite una attestazione rilasciata dal soggetto che ha erogato la formazione. Il richiedente deve superare un esame riguardante almeno le materie indicate nell'allegato V, che l'Agenzia provvede a disciplinare con proprio provvedimento. 2. In caso di accertamento ad esito negativo del possesso dei requisiti fisici e psicofisici effettuato ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'interessato può sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuovi accertamenti sanitari presso la sede centrale della direzione sanità di Rete ferroviaria italiana. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati presso la predetta sede centrale, la relativa certificazione deve essere presentata all'Agenzia entro sei mesi dalla data del rilascio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'. — Requisiti di base | Portale Normativo