Capo II
Art. 7
7 / 29Riconoscimento dei documenti di certificazione dei macchinisti di paesi non appartenenti alla Comunità europea.
In vigore dal 22 gen 2011
1. Nel quadro degli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e i Paesi non appartenenti alla Comunità europea, possono essere riconosciuti i documenti di certificazione dei macchinisti del Paese non appartenente alla Comunità europea che operino esclusivamente su sezioni transfrontaliere del sistema ferroviario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-7