Capo I
Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 22 gen 2011
1. Il presente decreto si applica ai macchinisti delle imprese ferroviarie operanti in Italia e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale.
2. Sono esclusi dalle misure previste dal presente decreto i macchinisti operanti esclusivamente su:
a) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b) reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali, urbani o suburbani;
c) infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai proprietari delle stesse per le loro operazioni di trasporto di merci;
d) sezioni di binario che sono chiuse al traffico normale a fini di manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-2