Art. 2 · Ambito di applicazione
Capo I

Art. 2

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Ambito di applicazione

In vigore dal 22 gen 2011
1. Il presente decreto si applica ai macchinisti delle imprese ferroviarie operanti in Italia e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale. 2. Sono esclusi dalle misure previste dal presente decreto i macchinisti operanti esclusivamente su: a) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia; b) reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali, urbani o suburbani; c) infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai proprietari delle stesse per le loro operazioni di trasporto di merci; d) sezioni di binario che sono chiuse al traffico normale a fini di manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-2