Capo II
Art. 5
5 / 29Misure antifalsificazione
In vigore dal 22 gen 2011
1. I soggetti che rilasciano le licenze o i certificati adottano tutte le misure necessarie di cui al punto 2 dell'allegato I ed al punto 3 dell'allegato II, per evitare i rischi di falsificazione ed inoltre attuano procedure idonee ad impedire manipolazioni non autorizzate dei registri di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-5