Capo V

Art. 19

Registri e scambio di dati

In vigore dal 22 gen 2011
1. L'Agenzia: a) tiene un registro di tutte le licenze rilasciate, aggiornate, rinnovate, modificate, scadute, sospese, ritirate o dichiarate smarrite, rubate o distrutte. Il registro contiene i dati indicati nell'allegato XI relativi a ciascuna licenza che possono essere ricavati mediante il numero nazionale assegnato a ciascun macchinista. Il registro è aggiornato regolarmente ed è conforme ai parametri fondamentali stabiliti nell'allegato XI; b) fornisce, su richiesta motivata, informazioni sullo status delle licenze suddette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'ERA e ai datori di lavoro dei macchinisti. 2. Le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture: a) tengono o assicurano che sia tenuto un registro di tutti i certificati rilasciati, aggiornati, rinnovati, modificati, scaduti, sospesi, revocati o dichiarati smarriti, rubati o distrutti. Il registro contiene i dati indicati nell'allegato XII, relativi a ciascun certificato, nonché i dati relativi alle verifiche periodiche di cui all'. Il registro è aggiornato regolarmente ed è conforme ai parametri fondamentali stabiliti nell'allegato XII; b) cooperano con l'Agenzia per procedere allo scambio di informazioni con la stessa e consentirle l'accesso ai dati necessari; c) forniscono informazioni, su domanda, in merito al contenuto di tali certificati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle autorità competenti degli altri Stati membri quando ciò è necessario come conseguenza delle loro attività transnazionali. 3. I macchinisti hanno accesso ai propri dati conservati nel registro dell'Agenzia ed in quelli delle imprese ferroviarie o dei gestori delle infrastrutture e ne ottengono copia su richiesta. 4. L'Agenzia coopera con l'ERA allo scopo di garantire l'interoperabilità dei registri di cui ai commi 1 e 2. 5. L'Agenzia, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie si accertano che i registri da essi istituiti a norma dei commi 1 e 2 e le modalità di utilizzo di tali registri rispettino le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-19

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Art. 19 Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'. — Registri e scambio di dati | Portale Normativo