Capo VI
Art. 21
Costi della formazione
In vigore dal 22 gen 2011
1. La contrattazione collettiva individua tramite appositi accordi integrativi, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le misure affinché gli investimenti per la formazione di un macchinista sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastrutture non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui, nell'arco temporale stabilito nell'accordo stesso necessario per ammortizzare l'investimento formativo, ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) questi decida di lasciare volontariamente l'impresa o il gestore che ha sostenuto gli oneri della formazione;
b) questi venga utilizzato con la funzione di macchinista da un'altra impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura.
2. Le suddette misure devono essere ispirate ad un principio di proporzionalità rispetto al tempo rimanente all'ammortamento dell'investimento formativo.
3. Non sono oggetto di valutazione i corsi di aggiornamento della formazione già erogata.
4. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al comma 1 entro il termine indicato e fino alla data di sottoscrizione, le misure di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro i successivi sessanta giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-21