Capo VI
Art. 22
Esami
In vigore dal 22 gen 2011
1. Gli esami sono definiti:
a) per la parte relativa alla licenza, dall'Agenzia al momento della definizione della procedura da seguire per ottenere la licenza in conformità dell', comma 1;
b) per la parte relativa al certificato, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al momento della definizione della procedura da seguire per ottenere il certificato in conformità dell'.
2. Detti esami sono supervisionati da esaminatori competenti riconosciuti dall'Agenzia e sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interesse.
3. La valutazione delle conoscenze delle infrastrutture nazionali, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme operative, è effettuata da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.
4. Gli esami sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interessi, fermo restando che l'esaminatore può appartenere all'impresa ferroviaria o al gestore dell'infrastruttura che rilascia il certificato.
5. In assenza di criteri comunitari l'Agenzia stabilisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di esaminatore e per lo svolgimento degli esami.
6. Alla fine del corso di formazione è effettuato un esame teorico e pratico. La valutazione della capacità di condotta è effettuata con prove di condotta sulla rete. È possibile utilizzare anche simulatori per valutare l'applicazione delle norme operative e il comportamento del macchinista in situazioni particolarmente difficili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-22