Capo VI

Art. 20

Formazione

In vigore dal 22 gen 2011
1. La formazione dei macchinisti comprende una parte relativa alla licenza, che riguarda le conoscenze professionali generali di cui all'allegato V, e una parte relativa al certificato, che riguarda le conoscenze professionali specifiche di cui agli allegati VI e VII. 2. I metodi di formazione devono soddisfare i criteri di cui all'allegato IV. 3. Gli obiettivi dettagliati di tale formazione sono definiti nell'allegato V per la licenza e negli allegati VI e VII per il certificato. Tali obiettivi dettagliati di formazione possono essere integrati mediante: a) le pertinenti STI adottate secondo la direttiva 2008/57/CE e successive modificazioni ed integrazioni; b) i criteri proposti dall'ERA conformemente all' del regolamento CE n. 881/2004. 4. L'Agenzia provvede a vigilare affinché gli aspiranti macchinisti abbiano un accesso equo e non discriminatorio alla formazione necessaria per soddisfare i requisiti prescritti per il conseguimento della licenza e del certificato. 5. I compiti formativi connessi alle conoscenze professionali generali di cui all', comma, 1 lettera d), alle conoscenze linguistiche previste dall' ed alle conoscenze professionali concernenti i veicoli di cui all', comma 1, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia. 6. I compiti formativi connessi alle conoscenze delle infrastrutture di cui all', comma 2, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme e procedure operative, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia. 7. In relazione alla licenza, il sistema generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali, istituito dalla direttiva 2005/36/CE, continua ad applicarsi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei macchinisti che sono cittadini di uno Stato membro ed hanno ottenuto il loro certificato di formazione in un paese non appartenente alla Comunità europea. 8. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono istituire un percorso di formazione continuo atto ad assicurare che il personale mantenga le proprie competenze, in conformità dell'allegato III, punto 2, lettera e), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-20

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Art. 20 Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'. — Formazione | Portale Normativo