Capo VII
Art. 24
Valutazione
In vigore dal 22 gen 2011
1. Ogni cinque anni l'Agenzia, per le attività non coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, provvede ad effettuare una verifica delle procedure per l'acquisizione e per la valutazione delle conoscenze e delle competenze professionali nonché del sistema di rilascio delle licenze e dei certificati.
2. I risultati delle suddette valutazioni sono debitamente documentati e trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, se necessario, prende i provvedimenti idonei per ovviare alle carenze constatate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-24