Art. 24 · Valutazione
Capo VII

Art. 24

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Valutazione

In vigore dal 22 gen 2011
1. Ogni cinque anni l'Agenzia, per le attività non coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, provvede ad effettuare una verifica delle procedure per l'acquisizione e per la valutazione delle conoscenze e delle competenze professionali nonché del sistema di rilascio delle licenze e dei certificati. 2. I risultati delle suddette valutazioni sono debitamente documentati e trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, se necessario, prende i provvedimenti idonei per ovviare alle carenze constatate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-24