Capo IX

Art. 27

Attuazione progressiva e periodo di transizione

In vigore dal 22 gen 2011
1. I registri di cui all' sono istituiti entro il 14 gennaio 2012. 2. Le licenze ed i certificati: a) entro il 14 gennaio 2012 devono essere rilasciati conformemente al presente decreto ai macchinisti che effettuano servizi transfrontalieri, servizi di cabotaggio o servizi di trasporto merci in un altro Stato membro oppure lavorano in almeno due Stati membri, senza pregiudizio del disposto del comma 3. A decorrere dalla stessa data tutti i macchinisti che effettuano i succitati servizi, compresi quelli che ancora non sono in possesso di licenza o certificati in conformità del presente decreto, ottemperano alle verifiche periodiche di cui all'; b) di nuova emissione a partire dal 14 gennaio 2012 sono rilasciati in conformità del presente decreto senza pregiudizio del disposto del comma 3; c) entro il 14 gennaio 2017 dovranno essere tutti conformi al presente decreto. I soggetti emittenti tengono conto di tutte le competenze professionali già acquisite da ciascun macchinista in modo che tale requisito non generi inutili oneri amministrativi o finanziari. Le abilitazioni di condotta concesse antecedentemente al 14 gennaio 2012 sono salvaguardate ai fini della loro conversione in conformità al presente decreto. L'Agenzia decide, ove necessario, se sono necessari ulteriori esami e formazione supplementare ovvero esami o formazione supplementare, per la conversione di licenze o certificati. La validità e le verifiche periodiche decorrono a partire dalla data di primo rilascio. 3. I macchinisti che alla data del 14 gennaio 2012 sono in possesso di un'abilitazione alla conduzione possono continuare ad esercitare le loro attività professionali, in base alle loro abilitazioni e senza che sia applicato il disposto del presente decreto, fino al 14 gennaio 2017. I corsi avviati prima del 14 gennaio 2012 in base ad un programma di formazione già approvato possono essere portati a termine sulla base della normativa vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda i macchinisti e coloro che sono in corso di formazione di cui al presente punto, l'Agenzia può concedere deroghe in casi eccezionali ai requisiti medici stabiliti nell'allegato III. La validità delle licenze rilasciate con tali deroghe è limitata al territorio nazionale. 4. L'Agenzia, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura assicurano la progressiva applicazione di verifiche periodiche corrispondenti a quelle previste dall' ai macchinisti che non sono titolari di licenze e certificati in conformità del presente decreto. 5. Entro il 14 gennaio 2012, qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su indicazione dell'Agenzia ritenga che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), ai macchinisti che operano esclusivamente nel sistema ferroviario nazionale produca costi superiori ai benefici, può chiedere alla Commissione europea di adottare una decisione affinché tali disposizioni non siano ad essi applicate per un periodo di almeno dieci anni. Tale richiesta deve essere presentata alla Commissione suddetta affinché questa chieda all'ERA di effettuare una analisi costi-benefici consultandosi con il Ministero e l'Agenzia. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia pubblica la procedura di cui all', comma 1, per il conseguimento della licenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-27

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Art. 27 Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'. — Attuazione progressiva e periodo di transizione | Portale Normativo