Art. 7

Riposo settimanale

In vigore dal 11 feb 2011
1. Il lavoratore dispone nell'arco di un anno di 104 periodi di riposo di 24 ore consecutive, che sono fruiti come segue: a) per ogni periodo di 7 giorni deve essere garantito un riposo minimo di 24 ore al quale si aggiunge il riposo giornaliero di 12 ore di cui all'; b) in aggiunta al riposo giornaliero di 12 ore di cui all', viene garantito dodici volte all'anno un riposo doppio di 48 ore che include il sabato e la domenica; c) oltre a quanto previsto alla lettera b) e in aggiunta al riposo giornaliero di 12 ore di cui all', viene altresì garantito dodici volte all'anno un riposo doppio di 48 ore senza garanzia di inclusione di un sabato o di una domenica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario. — Riposo settimanale | Portale Normativo