Art. 10
Sanzioni
In vigore dal 11 feb 2011
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli , commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all', commi l, 2, 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 300 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all' è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all' è punita con la sanzione amministrativa da 38 euro a 152 euro. In caso di superamento del 10 per cento della durata massima del tempo di guida si applica la sanzione amministrativa da 300 euro a 1.200 euro.
In caso di superamento del 20 per cento della durata massima del tempo di guida si applica la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.600 euro. Le sanzioni di cui al presente comma si applicano in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all', commi 1 e 3, è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 1.500.
6. In relazione alle violazioni di cui al presente articolo non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264#art-10