Art. 8

Tempo di guida

In vigore dal 11 feb 2011
1. Il tempo di guida non deve superare le nove ore per una prestazione diurna e otto ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri. 2. La durata massima del tempo di guida per ogni periodo di 2 settimane è limitata a 80 ore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario. — Tempo di guida | Portale Normativo