Art. 8
Tempo di guida
In vigore dal 11 feb 2011
1. Il tempo di guida non deve superare le nove ore per una prestazione diurna e otto ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri.
2. La durata massima del tempo di guida per ogni periodo di 2 settimane è limitata a 80 ore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264#art-8