Art. 9

Controllo

In vigore dal 11 feb 2011
1. Al fine di consentire la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, deve essere custodita una scheda di servizio indicante le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile. 2. Le imprese rendono disponibili informazioni relative alle ore effettive di lavoro. 3. La scheda di servizio è conservata dall'impresa per almeno un anno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264#art-9

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Art. 9 Attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario. — Controllo | Portale Normativo