Art. 4

Riposo giornaliero in residenza

In vigore dal 11 feb 2011
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a un minimo di dodici ore di riposo nel corso di un periodo di ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo. 2. Il riposo giornaliero in residenza può essere ridotto a un minimo di nove ore consecutive una volta nell'arco temporale di sette giorni. In tal caso, le ore corrispondenti alla differenza tra il riposo ridotto e le dodici ore saranno aggiunte al successivo riposo giornaliero in residenza. 3. Un riposo giornaliero ridotto a dieci ore non deve essere fissato tra due riposi giornalieri fuori residenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario. — Riposo giornaliero in residenza | Portale Normativo