Art. 6

Pause

In vigore dal 11 feb 2011
1. Al personale di accompagnamento, il cui orario di lavoro superi 6 ore, deve essere assicurata una pausa di 30 minuti. 2. Al personale macchinista, il cui orario di lavoro sia compreso tra 6 e 8 ore, deve essere assicurata una pausa di almeno 30 minuti, nel corso della giornata lavorativa. 3. È assicurata una pausa di almeno 45 minuti, nel corso della giornata lavorativa, per il solo personale macchinista che presta servizio per più di otto ore. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, le pause possono essere fruite in due parti, di cui una deve situarsi tra la 3ª e la 6ª ora di lavoro. Se la pausa viene frazionata in due parti, solo uno dei due periodi di pausa può essere speso a bordo treno. Se invece la pausa viene fruita in un'unica soluzione, il macchinista deve avere la possibilità di lasciare la macchina di trazione, nel rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza. 5. La collocazione temporale e la durata della pausa dovranno consentire l'effettivo recupero da parte del lavoratore. 6. I commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia presente un secondo macchinista. 7. In caso di ritardo dei treni, le pause possono essere adattate nel corso della giornata lavorativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264#art-6

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