Art. 5

Riposo giornaliero fuori residenza

In vigore dal 11 feb 2011
1. Il riposo giornaliero fuori residenza ha una durata minima di otto ore consecutive nel corso di un periodo di ventiquattro ore. 2. Un riposo giornaliero fuori residenza deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono ammettere un secondo riposo consecutivo fuori residenza. 3. I datori di lavoro provvedono affinché il lavoratore mobile in riposo fuori residenza sia ospitato in alloggi confortevoli.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264#art-5

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Art. 5 Attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario. — Riposo giornaliero fuori residenza | Portale Normativo