Art. 7
7 / 11Riposo settimanale
In vigore dal 11 feb 2011
1. Il lavoratore dispone nell'arco di un anno di 104 periodi di riposo di 24 ore consecutive, che sono fruiti come segue:
a) per ogni periodo di 7 giorni deve essere garantito un riposo minimo di 24 ore al quale si aggiunge il riposo giornaliero di 12 ore di cui all';
b) in aggiunta al riposo giornaliero di 12 ore di cui all', viene garantito dodici volte all'anno un riposo doppio di 48 ore che include il sabato e la domenica;
c) oltre a quanto previsto alla lettera b) e in aggiunta al riposo giornaliero di 12 ore di cui all', viene altresì garantito dodici volte all'anno un riposo doppio di 48 ore senza garanzia di inclusione di un sabato o di una domenica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264#art-7