Art. 7 · Riposo settimanale

Art. 7

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Riposo settimanale

In vigore dal 11 feb 2011
1. Il lavoratore dispone nell'arco di un anno di 104 periodi di riposo di 24 ore consecutive, che sono fruiti come segue: a) per ogni periodo di 7 giorni deve essere garantito un riposo minimo di 24 ore al quale si aggiunge il riposo giornaliero di 12 ore di cui all'; b) in aggiunta al riposo giornaliero di 12 ore di cui all', viene garantito dodici volte all'anno un riposo doppio di 48 ore che include il sabato e la domenica; c) oltre a quanto previsto alla lettera b) e in aggiunta al riposo giornaliero di 12 ore di cui all', viene altresì garantito dodici volte all'anno un riposo doppio di 48 ore senza garanzia di inclusione di un sabato o di una domenica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264#art-7