Capo IV
Art. 20
Informazioni
In vigore dal 16 ott 2010
1. Il Ministero della giustizia informa l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:
a) della trasmissione della sentenza di condanna e del certificato all'autorità giudiziaria competente responsabile dell'esecuzione in conformità degli ;
b) dell'impossibilità di eseguire la pena o la misura di sicurezza in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, non può essere rintracciata nel territorio dello Stato;
c) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza di condanna e di eseguire la pena o la misura di sicurezza, unitamente alla data della decisione;
d) dell'eventuale decisione di adattare la pena o la misura di sicurezza a norma dell', comma 5, corredata di una motivazione;
e) della trasmissione della sentenza di condanna a un altro Stato membro per l'esecuzione, ai sensi dell', comma 11;
f) dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza di condanna ed eseguire la pena o la misura di sicurezza a norma dell', corredata di una motivazione;
g) delle decisioni adottate dall'autorità giudiziaria ai sensi degli ;
h) dell'eventuale decisione di non eseguire la pena o la misura di sicurezza, per i motivi di cui all', comma 1, corredata di una motivazione;
i) della richiesta dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell', comma 3;
l) delle date di inizio e fine del periodo di liberazione anticipata o condizionale, se ciò è indicato nel certificato dallo Stato di emissione;
m) dell'evasione della persona condannata;
n) della scarcerazione per la completa esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Il Ministero della giustizia cura altresì la corrispondenza relativa alle richieste e alle decisioni di cui agli , commi 4 e 5, e 17.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-20