Capo IV
Art. 21
Spese
In vigore dal 16 ott 2010
1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per il trasferimento all'estero della persona condannata e per l'esecuzione della sentenza di condanna. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro verso il quale la persona condannata è trasferita o che ha chiesto la trasmissione della sentenza di condanna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-21