Capo V
Art. 22
Obblighi internazionali
In vigore dal 16 ott 2010
1. Il presente decreto non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano quando la persona condannata deve essere trasferita da o verso uno Stato terzo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-22