Capo V

Art. 22

Obblighi internazionali

In vigore dal 16 ott 2010
1. Il presente decreto non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano quando la persona condannata deve essere trasferita da o verso uno Stato terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. — Obblighi internazionali | Portale Normativo