Art. 22 · Obblighi internazionali
Capo V

Art. 22

22 / 25

Obblighi internazionali

In vigore dal 16 ott 2010
1. Il presente decreto non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano quando la persona condannata deve essere trasferita da o verso uno Stato terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-22