Capo III

Art. 17

Provvedimenti adottati dallo Stato di emissione

In vigore dal 16 ott 2010
1. Quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l'autorità giudiziaria competente pone fine all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia, non appena informata. 2. La revisione della sentenza di condanna trasmessa per l'esecuzione spetta esclusivamente all'autorità dello Stato di emissione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-17

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Art. 17 Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. — Provvedimenti adottati dallo Stato di emissione | Portale Normativo