Capo III
Art. 17
Provvedimenti adottati dallo Stato di emissione
In vigore dal 16 ott 2010
1. Quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l'autorità giudiziaria competente pone fine all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia, non appena informata.
2. La revisione della sentenza di condanna trasmessa per l'esecuzione spetta esclusivamente all'autorità dello Stato di emissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-17