Capo III
Art. 14
Misure coercitive
In vigore dal 16 ott 2010
1. Se l'autorità competente dello Stato di emissione ne ha fatto richiesta, la corte di appello, su domanda del procuratore generale, può disporre una misura personale coercitiva nei confronti della persona condannata che si trovi nel territorio dello Stato, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna. La corte di appello decide con ordinanza motivata, a pena di nullità.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lett. a) e c), e 280.
3. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative al riconoscimento.
4. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui al comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, della richiesta di trasmissione della sentenza di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia. Quando non ricorre una delle ipotesi di cui all', comma 4, alla persona è altresì richiesto se acconsente all'esecuzione in Italia. Si applica la disposizione dell'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.
5. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi i termini di cui all', comma 6, ovvero, in caso di ricorso per cassazione, ulteriori tre mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
6. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.
7. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Se si tratta di straniero, la copia è trasmessa altresì alla competente autorità consolare.
8. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di riconoscimento entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito della documentazione di cui all', comma 1.
9. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona condannata e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza.
Storico versioni
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