Capo III

Art. 16

Esecuzione conseguente al riconoscimento

In vigore dal 16 ott 2010
1. Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. La pena espiata nello Stato di emissione è computata ai fini dell'esecuzione. 2. All'esecuzione provvede d'ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario. 3. Se la persona condannata non si trova nel territorio dello Stato, il Ministero della giustizia, anche tramite il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, si accorda con l'autorità dello Stato di emissione per il trasferimento. 4. Prima del trasferimento, il Ministero della giustizia informa lo Stato di emissione che ne abbia fatto richiesta delle disposizioni applicabili alla persona condannata in materia di liberazione anticipata, liberazione condizionale e indulto. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'esecuzione della sentenza con cui è applicata una misura di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-16

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Art. 16 Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. — Esecuzione conseguente al riconoscimento | Portale Normativo