Capo III

Art. 19

Transito

In vigore dal 16 ott 2010
1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona condannata, per la sua trasmissione a fini di esecuzione in un altro Stato membro, sono ricevute, corredate del certificato, dal Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia può richiedere allo Stato di emissione la traduzione in lingua italiana del certificato. 2. Salvo quanto previsto dal comma 4, il Ministero della giustizia informa immediatamente lo Stato di emissione se non è in grado di garantire che la persona condannata non sarà sottoposta a misure restrittive della libertà personale per reati commessi o condanne pronunciate prima della richiesta di transito, in relazione a fatti per i quali vi è la giurisdizione dello Stato. 3. Sulla richiesta di transito decide il Ministro della giustizia entro sette giorni dal ricevimento o dalla trasmissione del certificato tradotto. 4. La persona condannata può essere trattenuta in custodia dall'autorità di polizia per il tempo strettamente necessario al transito e, comunque, non oltre quarantotto ore dal momento del suo arrivo nel territorio dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. — Transito | Portale Normativo