Capo IV
Art. 20
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In vigore dal 16 ott 2010
1. Il Ministero della giustizia informa l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:
a) della trasmissione della sentenza di condanna e del certificato all'autorità giudiziaria competente responsabile dell'esecuzione in conformità degli ;
b) dell'impossibilità di eseguire la pena o la misura di sicurezza in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, non può essere rintracciata nel territorio dello Stato;
c) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza di condanna e di eseguire la pena o la misura di sicurezza, unitamente alla data della decisione;
d) dell'eventuale decisione di adattare la pena o la misura di sicurezza a norma dell', comma 5, corredata di una motivazione;
e) della trasmissione della sentenza di condanna a un altro Stato membro per l'esecuzione, ai sensi dell', comma 11;
f) dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza di condanna ed eseguire la pena o la misura di sicurezza a norma dell', corredata di una motivazione;
g) delle decisioni adottate dall'autorità giudiziaria ai sensi degli ;
h) dell'eventuale decisione di non eseguire la pena o la misura di sicurezza, per i motivi di cui all', comma 1, corredata di una motivazione;
i) della richiesta dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell', comma 3;
l) delle date di inizio e fine del periodo di liberazione anticipata o condizionale, se ciò è indicato nel certificato dallo Stato di emissione;
m) dell'evasione della persona condannata;
n) della scarcerazione per la completa esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Il Ministero della giustizia cura altresì la corrispondenza relativa alle richieste e alle decisioni di cui agli , commi 4 e 5, e 17.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-20