Libro QUARTOTitolo VCapo ISez. III

Art. 867

Provvedimenti di perdita del grado

In vigore dal 22 dic 2016
1. Il provvedimento è disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo. 2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all'amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell' del codice civile. 3. Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. 4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all', la perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso. 5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio: a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell', comma 1; b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell', comma 2. 6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2016, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-867

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo