Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 865
Rimozione per motivi disciplinari
In vigore dal 9 ott 2010
1. La perdita del grado per rimozione è sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-865