Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV
Art. 869
Reintegrazione d'ufficio
In vigore dal 9 ott 2010
1. La reintegrazione nel grado è disposta d'ufficio se vengono meno le cause che hanno determinato la cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza.
2. La reintegrazione nel grado decorre dalla data in cui cessa l'assunzione di servizio nel grado inferiore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-869