Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV
Art. 870
Reintegrazione a domanda
In vigore dal 9 ott 2010
1. La reintegrazione nel grado è disposta a domanda se vengono meno le cause che hanno determinato:
a) l'interdizione giudiziale, l'inabilitazione civile o l'amministrazione di sostegno;
b) l'irreperibilità accertata;
c) la perdita della cittadinanza;
d) l'assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-870