Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV
Art. 873
Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
In vigore dal 9 ott 2010
1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso in applicazione di una misura di sicurezza o di una misura di prevenzione è disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello.
2. La reintegrazione è disposta se la misura di sicurezza o la misura di prevenzione è revocata o cessa di essere eseguita e il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data di revoca o di cessazione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, consegue una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che consegue più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.
3. Il militare sottoposto a misura di prevenzione deve, inoltre, ottenere la riabilitazione ai sensi dell' della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-873