Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 864
Cancellazione dai ruoli
In vigore dal 9 ott 2010
1. La cancellazione dai ruoli è determinata dalle seguenti cause:
a) perdita della cittadinanza;
b) assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile;
c) assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
d) assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate di Stati esteri.
2. Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'assunzione di servizio si perfeziona con l'incorporazione a seguito di immissione nel nuovo ruolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-864