Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 862
Dimissioni volontarie
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il militare ha facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.
2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando il militare raggiunge l'età per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si è collocati in congedo assoluto in detto ruolo.
3. Il militare in trattamento di quiescenza non può dimettersi dal grado finché non è collocato nel congedo assoluto.
4. Il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado, purchè non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego.
5. L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.
6. La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero è dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-862