Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 858
Detrazioni di anzianità
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dall'impiego;
d) aspettativa per motivi privati.
2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.
3. La detrazione d'anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni....
3-bis. La detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta.
3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all', comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-858