Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 856
Anzianità assoluta
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice.
2. L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-856