Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 851
Grado dei militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il grado è indipendente dall'impiego.
2. Il grado si acquista e si perde in base alle disposizioni contenute nel presente codice.
3. Non sono concessi gradi onorari per gli ufficiali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-851